Art. 10

Art. 10

In vigore dal 29 giu 2004
Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che, entro tre mesi dalla data di importazione, tutta la carne venga trasformata nello stabilimento di trasformazione in prodotti della categoria specificata nel relativo titolo d'importazione. Il sistema deve prevedere controlli fisici, quantitativi e qualitativi, all'inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine i trasformatori devono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni importate mediante un'adeguata contabilità di produzione. Previa verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell'autorità competente può essere concessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature. Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore relativa alla composizione del prodotto, gli Stati membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore.
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