Art. 1
In vigore dal 29 giu 2004
1. Nel periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005 possono essere importati a norma del presente regolamento 153 000 bovini vivi di peso superiore a 80 kg ma non superiore a 300 kg, dei codici NC 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 o 0102 90 49, originari della Bulgaria o della Romania, fatte salve eventuali riduzioni negoziate successivamente tra la Comunità e questi due paesi.
Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4537.
2. Il dazio doganale è ridotto del 90 %.
3. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono scaglionati nel periodo ivi riferito come segue:
a)
33 000 bovini vivi nel periodo dal 1o luglio 2004 al 31 dicembre 2004;
b)
60 000 bovini vivi nel periodo dal 1o gennaio 2005 il 31 marzo 2005;
c)
60 000 bovini vivi nel periodo dal 1o aprile 2005 al 30 giugno 2005.
4. Se in uno dei periodi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), i quantitativi oggetto delle domande di titolo presentate per ciascun periodo sono inferiori al quantitativo disponibile per lo stesso periodo, il quantitativo residuo va ad aggiungersi al quantitativo disponibile del periodo successivo.
Storico versioni
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