Art. 7

Art. 7

In vigore dal 29 giu 2004
1.   L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d'importazione. 2.   Il richiedente può presentare la domanda di titolo d’importazione soltanto nello Stato membro in cui ha ottenuto diritti d'importazione nell'ambito del contingente di cui all', paragrafo 1. Ciascun titolo d'importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti d'importazione ottenuti. 3.   Le domande di titolo d’importazione e i titoli stessi recano: a) nella casella 20, una delle diciture di cui all’allegato II. b) nella casella 16, uno dei seguenti gruppi di codici NC: — 0202 10 00, 0202 20, — 0202 30, 0206 29 91.
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