Art. 2 · Ai fini del presente regolamento:

Art. 2

Ai fini del presente regolamento:

In vigore dal 29 giu 2004
a) 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata; b) per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 oC.
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