Art. 7
In vigore dal 29 giu 2004
Gli animali importati beneficiano dei dazi di cui all' su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei con la Bulgaria e la Romania, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore, redatta conformemente allo stesso protocollo.
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