Art. 4
In vigore dal 29 giu 2004
1. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all', paragrafo 5, la Commissione decide al più presto in che misura possano essere accolte le domande.
2. Se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione a norma dell' superano i quantitativi disponibili per il periodo di cui trattasi, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.
Se l'applicazione del coefficiente di riduzione di cui al primo comma dà esito ad un quantitativo inferiore a 100 capi per domanda, gli Stati membri assegnano i quantitativi da importare mediante estrazione a sorte per partite di 100 capi. L’eventuale quantitativo residuo di meno di 100 capi costituisce una sola partita.
3. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati al più presto possibile.
Storico versioni
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