Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 giu 2004
1.   Nel periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005, possono essere importati a norma del presente regolamento 178 000 bovini vivi di peso inferiore o pari a 80 chilogrammi, del codice NC 0102 90 05, originari della Bulgaria o della Romania, fatte salve eventuali riduzioni negoziate successivamente tra la Comunità e questi due paesi. Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4598. 2.   Il dazio doganale è ridotto del 90 %. 3.   I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono scaglionati nel periodo ivi riferito come segue: a) 5 000 vitelli vivi nel periodo dal 1o luglio 2004 al 31 dicembre 2004; b) 86 500 vitelli vivi nel periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 marzo 2005; c) 86 500 vitelli vivi nel periodo dal 1o aprile 2005 al 30 giugno 2005. 4.   Se in uno dei periodi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), i quantitativi oggetto delle domande di titolo presentate per ciascun periodo sono inferiori al quantitativo disponibile per lo stesso periodo, il quantitativo residuo va ad aggiungersi al quantitativo disponibile del periodo successivo.
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