Art. 2
In vigore dal 29 giu 2004
La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’ del regolamento (CE) n. 2799/98.
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