Art. 1
In vigore dal 29 giu 2004
1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2004, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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