Art. 3

Art. 3

In vigore dal 28 giu 2004
1.   Qualora si riscontri una sottoutilizzazione delle possibilità di pesca nell'ambito delle licenze e dei contingenti assegnati a uno Stato membro nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia, la Commissione, fatte salve le competenze attribuite agli Stati membri in virtù dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, consulta gli Stati membri per preparare una messa a profitto ottimale delle possibilità di pesca e in particolare l'eventuale trasferimento delle possibilità di pesca non utilizzate dallo Stato membro interessato ad altri Stati membri che ne facciano richiesta. 2.   Il trasferimento delle possibilità di pesca da uno Stato membro a un altro Stato membro, quale stabilito al paragrafo 1, non pregiudica la futura ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, nel rispetto della stabilità relativa.
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