Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è applicabile dal 1o maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2004. Per il Consiglio Il presidente M. CULLEN (1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
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