Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 giu 2004
In via derogativa, l'articolo 11, paragrafi 2 e 4, l'articolo 12 e l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 non si applicano alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia.
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