Art. 1
In vigore dal 28 giu 2004
Il presente regolamento stabilisce norme transitorie per la vendita di una quantità massima 300 000 tonnellate di frumento (grano) provenienti dalle scorte nazionali di sicurezza detenute dalle autorità polacche al 1o maggio 2004 e per l'eventuale ricostituzione di detta scorta di frumento.
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