Art. 8

Art. 8

In vigore dal 25 giu 2004
1.   La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione. 2.   In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione e mai inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà di tale importo è depositata all'atto del rilascio del titolo e il saldo è depositato prima del ritiro dei cereali. In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3002/92: — la parte dell'importo della cauzione depositata all'atto del rilascio del titolo deve essere svincolata entro venti giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che il cereale ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità. In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93: — l'importo restante deve essere svincolato entro quindici giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce le prove previste all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (6). 3.   Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 EUR/10 tonnellate per giorno di ritardo. Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.
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