Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 giu 2004
Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di segala da esso detenuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1185:oj#art-1