Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, le 25 giugno 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) della Commissione n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6). (2)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 922/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 96).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1182:oj#art-2