Art. 2
In vigore dal 24 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2004.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2196/2003 della Commissione (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 17).
(2) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12).
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 25 giugno 2004 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
Codice NC
Denominazione
Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni
Altri
1701 99 10
Zuccheri bianchi
45,32
45,32
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1167:oj#art-2