Art. 2
In vigore dal 24 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU C 206 del 2.9.2003, pag. 5 (Anchois de Collioure) GU C 212 del 6.9.2003, pag. 5 (Melon du Quercy) GU C 206 del 2.9.2003, pag. 8 (Salame d’oca di Mortara).
(3) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 738/2004 (GU L 116 del 22.4.2004, pag. 5).
ALLEGATO
PRODOTTI DELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
FRANCIA
Anchois de Collioure (IGP)
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati
FRANCIA
Melon du Quercy (IGP)
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, …)
ITALIA
Salame d’oca di Mortara (IGP)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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