Art. 2
In vigore dal 24 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3).
(3) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
ALLEGATO
Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 28 giugno 2004
Codice prodotto
Destinazione
Unità di misura
Ammontare delle restituzioni
0407 00 11 9000
E16
EUR/100 unità
1,70
0407 00 19 9000
E16
EUR/100 unità
0,80
0407 00 30 9000
E09
EUR/100 kg
6,00
E10
EUR/100 kg
25,00
E17
EUR/100 kg
3,00
0408 11 80 9100
E18
EUR/100 kg
40,00
0408 19 81 9100
E18
EUR/100 kg
20,00
0408 19 89 9100
E18
EUR/100 kg
20,00
0408 91 80 9100
E18
EUR/100 kg
75,00
0408 99 80 9100
E18
EUR/100 kg
19,00
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
E09
Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia
E10
Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine
E16
tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e della Bulgaria.
E17
tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Bulgaria e dei gruppi E09, E10
E18
tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e della Bulgaria
Storico versioni
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