Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 giu 2004
1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2004 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I. 2.   Per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II. 3.   I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.
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