Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64). (2)  GU L 163 del 30.4.2004, pag. 43. ALLEGATO Rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance e mele) Prodotto Tasso di restituzione massimo (in EUR/t netto) Percentuale di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo Pomodori 0 — Arance 30 100 % Mele 30 100 %
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