Art. 2
In vigore dal 23 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 163 del 30.4.2004, pag. 43.
ALLEGATO
Rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance e mele)
Prodotto
Tasso di restituzione massimo
(in EUR/t netto)
Percentuale di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo
Pomodori
0
—
Arance
30
100 %
Mele
30
100 %
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1156:oj#art-2