Art. 2
In vigore dal 23 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 20).
(3) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (GU L 335 del 22.12.2003, pag. 1).
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).
ALLEGATO
del Regolamento della Commissione del 23 giugno 2004 che fissa le restituzioni all'esportazione delle frutta a guscio (sistema A1)
Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 24 giugno 2004 al 7 gennaio 2005.
Codice del prodotto (1)
Destinazione (2)
Tasso di restituzione
(in EUR/t peso netto)
Quantitativi previsti
(in t)
0802 12 90 9000
A00
45
1 426
0802 21 00 9000
A00
53
569
0802 22 00 9000
A00
103
3 929
0802 31 00 9000
A00
66
588
(1) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
(2) I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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