Art. 2
In vigore dal 23 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2004.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura
(1) GU L 203 dell’8.6.2004, pag. 7.
Storico versioni
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