Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 giu 2004
1.   I titoli d’importazione richiesti dagli importatori tradizionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1077/2004 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 17 e 18 giugno 2004 sono rilasciati a concorrenza del 3,143 % del quantitativo richiesto. 2.   I titoli d’importazione richiesti dai nuovi importatori a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1077/2004 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 17 e 18 giugno 2004 sono rilasciati a concorrenza del 1,061 % del quantitativo richiesto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1151:oj#art-1