Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003. (3)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commission (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49). (4)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2004 (GU L 116 del 22.4.2004, pag. 26). ALLEGATO al regolamento della Commissione del 22 giugno 2004 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 « ALLEGATO I Codice NC Designazione delle merci Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) Origine (1) 0207 12 90 Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate 86,1 10 01 76,7 13 03 0207 14 10 Pezzi disossati di galli o di galline, congelati 168,4 46 01 210,6 27 02 186,8 37 03 296,0 1 04 0207 14 50 Petti di pollo, congelati 174,7 11 02 203,4 3 03 0207 27 10 Pezzi disossati di tacchini, congelati 235,1 19 01 1602 32 11 Preparazioni non cotte di galli e di galline 233,5 16 01 156,8 46 02 215,0 22 03 » (1)  Origine delle importazioni: 01 Brasile 02 Thailandia 03 Argentina 04 Cile.
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