Art. 1
In vigore dal 22 giu 2004
1. I titoli d’importazione richiesti dagli importatori tradizionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1076/2004 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 17 e 18 giugno 2004 sono rilasciati a concorrenza del 9,53 % del quantitativo richiesto.
2. I titoli d’importazione richiesti dai nuovi importatori a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1076/2004 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 17 e 18 giugno 2004 sono rilasciati a concorrenza del 6,94 % del quantitativo richiesto.
Storico versioni
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