Art. 3

Art. 3

In vigore dal 21 giu 2004
L’ non si applica negli aeroporti in cui non più di 40 membri del personale sono in possesso di un tesserino di riconoscimento aeroportuale che dà loro accesso alle aree sterili. Riguardo a detti aeroporti gli Stati membri possono continuare a designare le parti critiche delle zone sterili, in conformità al punto 2.3.a), secondo comma, dell’allegato al regolamento (CE) n. 2320/2002.
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