Art. 1
In vigore dal 21 giu 2004
1. Negli aeroporti con più di 40 unità di personale in possesso di un tesserino di riconoscimento aeroportuale che dà loro accesso alle zone sterili, le parti critiche delle zone sterili comprendono almeno:
a)
qualunque parte di un aeroporto cui hanno accesso i passeggeri in partenza, con i rispettivi bagagli a mano, già sottoposti a controllo;
b)
qualunque parte di un aeroporto in cui possono passare o essere depositati i bagagli da stiva in partenza, già sottoposti a controllo, se detti bagagli non sono stati protetti a fini di sicurezza.
2. Ai fini del primo comma, qualsiasi parte di un aeroporto è considerata parte critica di una zona sterile quanto meno per il lasso di tempo durante il quale:
a)
i passeggeri in partenza, con i rispettivi bagagli a mano, già sottoposti a controllo, hanno accesso a detta parte;
b)
i bagagli da stiva in partenza, già sottoposti a controllo, possono passare o essere depositati in detta parte dell’aeroporto, se detti bagagli non sono stati protetti a fini di sicurezza.
3. Ai fini del primo e secondo comma sono considerate parti di un aeroporto gli aeromobili, gli autobus, i carrelli bagagli e qualsiasi altro mezzo di trasporto, nonché le passerelle e i ponti telescopici.
Storico versioni
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