Art. 3
In vigore dal 18 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).
(2) GU L 153 del 7.6.1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 996/2001 (GU L 139 del 23.5.2001, pag. 9).
(3) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2004 (GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 54).
(4) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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