Art. 1
In vigore dal 16 giu 2004
Per il 2004, il tasso di cambio figurante nell'allegato si applica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia ai seguenti importi:
a)
gli importi a vocazione strutturale o ambientale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione (2);
b)
gli importi dei premi e dei pagamenti nel settore delle carni bovine, di cui agli articoli 4, 5, 6, 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio (3);
c)
gli importi dei premi e dei pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine, di cui agli articoli 4, 5 e 11 del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio (4);
d)
l'aiuto alle colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (5).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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