Art. 1 · Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2199/2003 è sostituito dal seguente:

Art. 1

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2199/2003 è sostituito dal seguente:

In vigore dal 14 giu 2004
«Articolo 4 Domanda di pagamento unico per superficie 1.   Per beneficiare del regime di pagamento unico per superficie, l'agricoltore presenta all'autorità competente, entro una data che dovrà essere fissata dal nuovo Stato membro e che non è posteriore al 15 luglio 2004, una domanda in cui indica le superfici ammissibili secondo le condizioni fissate dall’articolo 143 ter, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003. 2.   Per le modifiche delle domande relative al regime unico di pagamento per superficie, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2419/2001, la data di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento deve essere fissata dal nuovo Stato membro e non è posteriore al 15 luglio 2004. 3.   La domanda di pagamento unico per superficie viene trattata come domanda di aiuto ai sensi dell', lettera i), del regolamento (CE) n. 2419/2001.»
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