Art. 2
In vigore dal 11 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. È abrogato dal regolamento (CE) n. 1785/2003 con effetto a decorrere dalla data in cui il presente regolamento è applicabile.
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(3) GU L 98 del 31.03.1998, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 579/2004 (GU L 90 del 27.3.2004, pag. 54).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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