Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. È abrogato dal regolamento (CE) n. 1785/2003 con effetto a decorrere dalla data in cui il presente regolamento è applicabile. (2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. (3)  GU L 98 del 31.03.1998, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 579/2004 (GU L 90 del 27.3.2004, pag. 54).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1107:oj#art-2