Art. 4
In vigore dal 11 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 206/2004 (GU L 34 del 6.2.2004, pag. 33).
(3) GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1106:oj#art-4