Art. 2
In vigore dal 11 giu 2004
1. In deroga all’articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2316/1999, le superfici dichiarate a riposo per la campagna 2004/2005 possono essere utilizzate per lo stoccaggio di legname nelle regioni colpite da scolitidi indicate dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri interessati prendono tutte le misure necessarie per garantire che le superfici a riposo siano destinate allo stoccaggio senza scopo lucrativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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