Art. 1
In vigore dal 11 giu 2004
1. In deroga all’articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2316/1999, gli Stati membri possono consentire che le superfici dichiarate a riposo per la campagna 2004/2005 siano utilizzate per l’alimentazione del bestiame, secondo le condizioni e i criteri da essi stabiliti.
2. Gli Stati membri interessati prendono tutte le misure necessarie affinché le superfici a riposo di cui al paragrafo 1 non siano utilizzate a scopo lucrativo e, in particolare, provvedono affinché le colture ivi prodotte non beneficino di aiuti alla produzione di foraggi essiccati ai sensi del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio (3).
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