Art. 1
In vigore dal 9 giu 2004
Le domande di titoli d'importazione presentate dal 31 maggio al 4 giugno 2004, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.
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