Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 giu 2004
In deroga all’articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1431/94, la validità dei titoli d’importazione rilasciati per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2004 per i prodotti del gruppo n. 2 provenienti dalla Thailandia è prorogata al 30 settembre 2004.
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