Art. 6

Art. 6

In vigore dal 7 giu 2004
1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il settimo giorno lavorativo successivo all’entrata in vigore del presente regolamento i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli. 2.   I titoli sono rilasciati il dodicesimo giorno lavorativo successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, purché la Commissione non abbia adottato misure particolari in applicazione del paragrafo 3. 3.   Se, sulla base delle comunicazioni pervenutele in applicazione del paragrafo 1, la Commissione constata che le domande di titoli superano i quantitativi disponibili per una categoria di importatori in applicazione dell’ del presente regolamento, essa stabilisce mediante regolamento, una percentuale unica di riduzione per le domande in causa.
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