Art. 5 · Il contingente autonomo è suddiviso come segue:

Art. 5

Il contingente autonomo è suddiviso come segue:

In vigore dal 7 giu 2004
— 70 % per gli importatori tradizionali — 30 % per i nuovi importatori. Se il quantitativo assegnato a una delle categorie di importatori non è interamente utilizzato dalla stessa, il quantitativo residuo può essere assegnato all’altra categoria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1077:oj#art-5