Art. 2

Art. 2

In vigore dal 3 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è applicabile per la campagna 2004/2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25). (2)  GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2004 (GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 54).
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