Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27). (2)  GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1453/1999 (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19). (3)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 23.
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