Art. 2
In vigore dal 28 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92
Codice NC
Designazione delle merci
Dazi all'importazione (1)
(in EUR/t)
1001 10 00
Frumento (grano) duro di qualità elevata
0,00
di qualità media
0,00
di bassa qualità
0,00
1001 90 91
Frumento (grano) tenero destinato alla semina
0,00
ex 1001 90 99
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina
0,00
1002 00 00
Segala
19,31
1005 10 90
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido
34,04
1005 90 00
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)
34,04
1007 00 90
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina
19,31
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
—
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure
—
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
periodo dal 14.5.2004 al 27.5.2004
1.
Medie nel periodo di riferimento di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
Quotazioni borsistiche
Minneapolis
Chicago
Minneapolis
Minneapolis
Minneapolis
Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)
HRS2 (14 %)
YC3
HAD2
qualità media (1)
qualità bassa (2)
US barley 2
Quotazione (EUR/t)
139,37 (3)
97,09
159,12 (4)
149,12 (4)
129,12 (4)
108,63 (4)
Premio sul Golfo (EUR/t)
—
9,93
—
—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)
9,62
—
—
—
2.
Medie nel periodo di riferimento di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 26,10 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 39,18 EUR/t.
3.
Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:
0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(4) Fob Duluth.
Storico versioni
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