Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6). (2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 28 maggio 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 142a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 (EUR/100 kg) Formula A B Modo di utilizzazione Con rivelatori Senza rivelatori Con rivelatori Senza rivelatori Prezzo minimo di vendita Burro ≥ 82 % Nello stato in cui si trova 211,1 215,1 — 215,1 Concentrato — — — — Cauzione di trasformazione Nello stato in cui si trova 129 129 — 129 Concentrato — — — —
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1048:oj#art-2