Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 mag 2004
La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 43,060 euro/100 kg netti per il periodo dal 1o al 30 giugno 2004.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1046:oj#art-1