Art. 2
In vigore dal 27 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).
(2) GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 (GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 27 maggio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva
Codice prodotto
Destinazione
Unità di misura
Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100
A00
EUR/100 kg
0,00
1509 10 90 9900
A00
EUR/100 kg
0,00
1509 90 00 9100
A00
EUR/100 kg
0,00
1509 90 00 9900
A00
EUR/100 kg
0,00
1510 00 90 9100
A00
EUR/100 kg
0,00
1510 00 90 9900
A00
EUR/100 kg
0,00
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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