Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 mag 2004
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.
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