Art. 2
In vigore dal 27 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 748/2004 (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 3).
ALLEGATO I. A
Numero di contingente
Coefficiente di attribuzione
09.4590
1,0000
09.4599
0,1888
09.4591
—
09.4592
—
09.4593
—
09.4594
1,0000
09.4595
0,0079
09.4596
1,0000
ALLEGATO I. B
5. Prodotti originari della Romania
Numero di contingente
Coefficiente di attribuzione
09.4758
0,3641
6. Prodotti originari della Bulgaria
Numero di contingente
Coefficiente di attribuzione
09.4660
1,0000
09.4675
—
ALLEGATO I. F
Prodotti originari della Svizzera
Numero di contingente
Coefficiente di attribuzione
09.4155
1,0000
09.4156
1,0000
ALLEGATO I. H
Prodotti originari della Norvegia
Numero di contingente
Coefficiente di attribuzione
09.4781
1,0000
09.4782
0,9028
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1032:oj#art-2