Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6). (2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 748/2004 (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 3). ALLEGATO I. A Numero di contingente Coefficiente di attribuzione 09.4590 1,0000 09.4599 0,1888 09.4591 — 09.4592 — 09.4593 — 09.4594 1,0000 09.4595 0,0079 09.4596 1,0000 ALLEGATO I. B 5.   Prodotti originari della Romania Numero di contingente Coefficiente di attribuzione 09.4758 0,3641 6.   Prodotti originari della Bulgaria Numero di contingente Coefficiente di attribuzione 09.4660 1,0000 09.4675 — ALLEGATO I. F Prodotti originari della Svizzera Numero di contingente Coefficiente di attribuzione 09.4155 1,0000 09.4156 1,0000 ALLEGATO I. H Prodotti originari della Norvegia Numero di contingente Coefficiente di attribuzione 09.4781 1,0000 09.4782 0,9028
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