Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 10. (2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24). ALLEGATO Gruppo Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o maggio al 30 giugno 2004 E1 100,00 E2 60,41 E3 100,00 P1 100,00 P2 — P3 2,25 P4 6,25
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