Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3. ALLEGATO Numero del gruppo Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o maggio al 30 giugno 2004 G2 100 G3 100 G4 100 G5 100 G6 100 G7 100
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1024:oj#art-2