Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 332/2004 (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 10). ALLEGATO I Numero del gruppo Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o maggio al 30 giugno 2004 1 100,00 ALLEGATO II (in t) Numero del gruppo Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2004 1 5 226,0
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